COMMERCIALE Per quanto riguarda le attivita' legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di merci e la prestazione di servizi logistici, comprese le operazioni multimodali porta a porta, ciascuna parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, nella forma di filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da investimenti congiunti e, limitatamente alle succursali ed alle filiali, ad esercitare attivita' economiche in conformita' con le proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali attivita' comprendono, tra l'altro:

  • 1)ricerca del carico e riserva di spazi per il carico;
  • 2)elaborazione, conferma, trattamento e rilascio della polizza di carico; compresa la polizza di carico diretta o cumulativa comunemente accettata nel trasporto marittimo internazionale; la preparazione della documentazione relativa ai certificati di trasporto e ai certificati doganali;
  • 3)fissazione, riscossione e trasferimento del nolo e di altri oneri sostenuti sulla base dei contratti di servizio o delle tariffe applicate;
  • 4)negoziazione e sottoscrizione di contratti di servizio;
  • 5)sottoscrizione di contratti per il trasporto delle merci su strada o ferrovia, per la distribuzione delle merci e per altri servizi ausiliari connessi;
  • 6)valutazione e pubblicazione dei tariffari;
  • 7)esercizio di attivita' di commercializzazione in relazione ai servizi offerti,
  • 8)proprieta' degli impianti e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' economica;
  • 9)fornitura d'informazioni di natura commerciale attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e scambio elettronico di dati, nell'osservanza di eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;
  • 10)creazione di imprese comuni (joint ventures) con qualsiasi agenzia di navigazione locale al fine di esercitare attivita' connesse con l'agenzia, quali l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna delle merci per la spedizione.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art5 · fonte su Normattiva