1. Ciascuna parte pubblica rapidamente, previa consultazione e preavviso adeguato, tutte le misure pertinenti di applicazione generale relative al presente accordo o che incidono sulla sua applicazione. 2. Quando la pubblicazione di cui al paragrafo 1 risulta impossibile, le informazioni del caso sono rese pubbliche con altri mezzi. 3. Ciascuna parte risponde rapidamente a ogni richiesta d'informazione specifica rivoltale dall'altra parte riguardante le misure di applicazione generale da essa adottate ai sensi del paragrafo I.
Testo vigente dal 27 febbraio 2006
