DI BASE Le filiali, succursali o uffici di rappresentanza controllati al 100% o risultanti da un investimento congiunto di una compagnia di navigazione di una parte stabilita sul territorio dell'altra parte hanno facolta' di impiegare personale di base, nell'osservanza della normativa in vigore nel paese ospitante, indipendentemente dalla nazionalita'. Ciascuna parte agevolera' l'ottenimento dei permessi di lavoro e dei visti necessari per i lavoratori stranieri.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art8 · fonte su Normattiva