NAZIONALE 1. Le parti provvedono ad amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale tutte le misure di applicazione generale atte ad incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale. 2. Nell'ipotesi in cui e' prescritta un'autorizzazione, le autorita' competenti di ciascuna parte, trascorso un ragionevole periodo di tempo dopo la presentazione di una domanda considerata completa secondo la vigente normativa nazionale, informano il richiedente della decisione adottata in merito alla sua richiesta. Su domanda del richiedente, le autorita' competenti delle parti comunicano, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni riguardanti la situazione della richiesta. 3. Per garantire che le misure relative alle norme tecniche e alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione non costituiscano inutili ostacoli al commercio, le relative disposizioni devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti, quali la capacita' di prestare il servizio; nel caso delle procedure di autorizzazione, tali disposizioni non devono costituire di per se' una restrizione o un ostacolo alla prestazione del servizio.
Testo vigente dal 27 febbraio 2006
