E MOVIMENTI DI CAPITALI 1. I proventi realizzati dai cittadini o dalle societa' di una delle parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali svolte sul territorio dell'altra parte possono essere pagati in valute liberamente convertibili. 2. I proventi e le spese connesse alle attivita' economiche delle filiali, succursali e di uffici di rappresentanza delle societa' di navigazione di una parte stabilite nel territorio dell'altra parte possono essere pagate nella moneta nazionale del paese ospitante. Il saldo dovuto dopo il pagamento delle tasse locali da parte delle societa' di navigazione o delle loro filiali, succursali od uffici di rappresentanza sopracitati puo' essere liberamente trasferita all'estero al cambio praticato dalla banca alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art9 · fonte su Normattiva