1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtu' dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessita' delle specie migratrici specificate nell'allegato III.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
