1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtu' dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessita' delle specie migratrici specificate nell'allegato III.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art10 · fonte su Normattiva