Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
- 1)qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a detta base fissa; o
- 2)qualora egli eserciti le sue attivita' nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi - compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
