1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. La disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati dalle persone che gestiscono od organizzano le suddette attivita'. 2. Le disposizioni del paragrafo i non si applicano ai redditi di attivita' esercitate in uno Stato contraente da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato contraente o da parte di componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi agiscano nel proprio esclusivo interesse.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
