1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua sud, divisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalita' del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalita' dell'altro Stato. 2. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali o industriali esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~art19 · fonte su Normattiva