Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979
Art. 20 — Redditi non espressamente menzionati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
