1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Quando, per effetto dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' dei principi generali del diritto internazionale o a termini delle disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito non accreditatorio sia imponibile nello Stato, il diritto di imposizione e' riservato allo Stato accreditante. 3. Ai fini della presente Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo i quali siano cittadini dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante se essi sono ivi assoggettati, in materia di imposte sul reddito, agli stessi obblighi dei residenti di detto Stato. 4. La presente Convenzione non si applica alle Organizzazioni internazionali, ai loro organi od ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando essi si trovino nel territorio di uno Stato contraente e non siano considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente ai fini delle imposte sul reddito.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~art25 · fonte su Normattiva