Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979
Art. 27 — Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
