1. La presente Convenzione sara' ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Rabat. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera':
- 1)alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o messi in pagamento a partire dal 1 gennaio 1970;
- 2)alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1970. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
