[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

[3]Quarto accordo internazionale sullo stagno

[4]PREAMBOLO

[5]I Governi contraenti, consapevoli:

  • a)Che gli accordi sui prodotti di base, contribuendo a stabilizzare i prezzi ed a promuovere l'incremento regolare degli introiti d'esportazione e l'espansione continua dei mercati delle materie prime, possono favorire in misura notevole lo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in fase di sviluppo,
  • b)Dell'importanza di una cooperazione continua tra paesi produttori e paesi consumatori, nel quadro dei principi e degli obiettivi fondamentali della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, mediante un Accordo internazionale su un prodotto di base destinato a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti lo stagno,
  • c)Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno,
  • d)Della necessita' di proteggere e stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in fase di sviluppo, onde garantire in tal modo approvvigionamenti in stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori nei paesi importatori,
  • e)Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, del mantenimento e dell'incremento del loro potere d'acquisto all'importazione,
  • f)Dell'opportunita' di garantire l'espansione del consumo dello stagno, tanto nei paesi in fase di sviluppo che nei paesi industrializzati, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1 Oggetto

[7]Il presente Accordo ha per oggetto:

  • a)Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da un'eccedenza o da una penuria di stagno;
  • b)Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno;
  • c)Di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, e particolarmente quelli in fase di sviluppo, ricavano dalle loro esportazioni di stagno, aiutando in tal modo questi paesi a procurarsi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori nei paesi importatori;
  • d)Di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico ed un aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remuneratori per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo;
  • e)Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno;
  • f)Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi consumatori;
  • g)Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi produttori;
  • h)Di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi;
  • i)Di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno;
  • j)Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno durante il primo, il secondo ed il terzo Accordo internazionale sullo stagno.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art1 · fonte su Normattiva