[1]Ai fini del presente Accordo, si intende per:
[2]Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato escludere:
- a)la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento,
- b)la materia che e' stata scartata durante il trattamento;
[3]Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualita' mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento;
[4]Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo;
[5]Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato;
[6]Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi;
[7]Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato;
[8]Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori;
[9]Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore;
[10]Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore;
[11]Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice;
[12]Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme;
[13]Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;
[14]Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;
[15]Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell'articolo 47, o definitiva, a norma dell'articolo 46.
[16]Periodo di controllo, un periodo che e' stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato;
[17]Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre;
[18]Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
