del Consiglio
- a)Il Consiglio tiene almeno quattro sessioni all'anno.
- b)Il Governo depositario convochera' a Londra la prima sessione del Consiglio in virtu' del presente Accordo. Tale sessione avra' inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
- c)Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di questo ultimo il Segretario previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, e' tenuto a convocare il Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o quando le disposizioni dell'Accordo lo esigono. Il Presidente esecutivo puo' inoltre convocare il Consiglio di propria iniziativa.
- d)Salvo decisione contraria del Consiglio, le riunioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'articolo 29.
- e)A ciascuna riunione del Consiglio, il quorum e' reputato raggiunto allorche' i rappresentanti presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori ed i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se, in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non e' raggiunto, sara' convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sara' reputato raggiunto se i rappresentanti presenti detengono piu' di 1.000 voti.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
