• a)Il Consiglio tiene quattro sessioni ordinarie l'anno. Il Consiglio puo' anche, se necessario, tenere delle sessioni straordinarie.
  • b)Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' a Londra la prima sessione ordinaria del Consiglio in virtu' del presente Accordo. Tale sessione avra' inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
  • c)Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Capo provvisorio del servizio amministrativo, previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, convoca una sessione del Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o qualora le disposizioni dell'Accordo lo esigano. Il Presidente esecutivo puo' inoltre convocare di propria iniziativa una sessione del Consiglio.
  • d)Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'articolo 31.
  • e)A ciascuna sessione o seduta del Consiglio, il quorum e' reputato raggiunto quando i delegati presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non e' raggiunto, e' convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sara' reputato raggiunto se i delegati presenti detengono insieme piu' di 1.000 voti.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art11 · fonte su Normattiva