Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 50 (Accordo) — Entrata in vigore provvisoria
- a)i) Se il presente Accordo non e' entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 1976 o se il quarto Accordo e' prorogato, il giorno successivo alla scadenza del quarto Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, a condizione che detti strumenti o dette dichiarazioni siano state depositate dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato A e almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione e' indicata all'allegato B.
- ii)Per ogni governo che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che avra' dichiarato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione.
- b)Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 49, nei sei mesi successivi allo scadere del quarto Accordo, il Presidente esecutivo convochera' al piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio per esaminare la situazione. Tuttavia se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
