• 1)Per il ritorno nel territorio di propria appartenenza, sono utilizzati i seguenti percorsi: - Per gli Organi della parte italiana la speciale corsia per le merci verso l'Austria (corsia 4), dal confine di Stato fino all'inizio della corsia per l'inversione di marcia (corsia 5), detta corsia per l'inversione (corsia 5) e la speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) dalla confluenza della corsia per l'inversione di marcia (corsia 5) fino al confine di Stato; - Per gli Organi della parte austriaca la rampa di collegamento (corsia 2) che si diparte dalla speciale corsia per le merci verso l'Italia (corsia 3) in corrispondenza del confine di Stato e che conduce alla corsia per l'inversione di marcia (corsia 1), tale corsia di inversione (corsia 1) e la corsia autostradale principale verso l'Austria della confluenza della corsia per l'inversione (corsia 1) fino al confine di Stato.
  • 2)E' consentito deviare da questi percorsi solo in presenza di situazioni di forza maggiore.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art2 · fonte su Normattiva