ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli Organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria hanno convenuto quanto segue: Articolo 1
- 1)Gli Organi della Gendarmeria Federale, della Polizia Federale, della Guardia di Giustizia, della Guardia Doganale e della Guardia di Sicurezza Comunale per la parte austriaca›e gli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco per la parte italiana che effettuino atti di ufficio nell'esercizio delle loro rispettive funzioni non disciplinati dalla Convenzione di esecuzione firmata a Roma il 12 settembre 1985 nel quadro della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Roma il 29.3.1974, potranno utilizzare, per rientrare sul loro territorio nazionale, i percorsi indicati all'articolo 2 che si trovano nel territorio nazionale dell'altro Stato contraente (Stato di passaggio).
- 2)Le disposizioni del presente Accordo si applicano, per analogia,alle persone addette al Centro comune, di cui all'accordo italiano-austriaco firmato a Tarvisio il 15 luglio 1985, al personale sanitario, agli addetti alla manutenzione delle strade e degli edifici degli Stati contraenti, ai Vigili del Fuovo austriaci nonche' alle persone portate con se' dagli Organi indicati in questo comma in esecuzione delle proprie rispettive funzioni ed alle loro attrezzature.
- 3)I suddetti percorsi sono indicati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente Accordo (allegato).
Testo vigente dal 21 novembre 1988
