Organi della parte italiana citati nell'articolo 1, comma 1 e 2, possono anche utilizzare, per l'accesso al Centro comune, il percorso pedonale situato in territorio austriaco che collega il complesso di valico austriaco sulla strada federale B 83 con il Centro comune nonche' la suddetta strada federale B 83 dal confine di Stato fino all'inizio del citato percorso pedonale.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art3 · fonte su Normattiva