Organi della parte italiana citati nell'articolo 1, comma 1 e 2, possono anche utilizzare, per l'accesso al Centro comune, il percorso pedonale situato in territorio austriaco che collega il complesso di valico austriaco sulla strada federale B 83 con il Centro comune nonche' la suddetta strada federale B 83 dal confine di Stato fino all'inizio del citato percorso pedonale.
Testo vigente dal 21 novembre 1988
