I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorita' brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonche' gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art21 · fonte su Normattiva