I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorita' brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonche' gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
