1. Le Autorita' e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella, applicazione del presente Protocollo aggiuntivo. 2. Gli esami medico-legali richiesti dall'Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altro Stato saranno compiuti dall'Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art14 · fonte su Normattiva