Nel caso di concessione di terre da Parte dei Governi statali o delle autorita' municipali, il prezzo verra' fissato in conformita' alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art27 · fonte su Normattiva