1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne il Brasile: l'imposta federale sul reddito, esclusa l'imposta sulle rimesse eccessive e sulle attivita' di minore importanza (qui di seguito indicate quali "imposta brasiliana");
  • b)per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art2 · fonte su Normattiva