Gli emigranti destinati ad esercitare attivita' nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimanga no in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'articolo 6, lettere c) e d), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autorita' brasiliane compatenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art26 · fonte su Normattiva