Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilita' di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da istituti e scuole ufficialmente riconosciuti.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
