I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art37 · fonte su Normattiva