[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
- a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
- b)alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[3]Fatto a Budapest il 16 maggio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana, ungherese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Popolare Ungherese FILIPPO M. PANDOLFI FALUVEGI
[5]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
Testo vigente dal 3 settembre 1980
