[1]Denuncia

[2]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia;
  • b)alle altre imposte relative ai periodi d'imposta che terminano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma l'8-9-1977, in duplice esemplare in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.

[3]Per il Governo dell'Italia Per il Governo della Spagna MANZINI C. ROBLES PIQUER

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663~art29 · fonte su Normattiva