[1]La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1979. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.

[3]Per il Governo della Repubblica Per il Consiglio federale italiana: svizzero: CESIDIO GUAZZARONI HANS CONRAD CRAMER

Testo vigente dal 12 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943~art31 · fonte su Normattiva