[1]Allegato

[2]Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonche' la destinazione dei beni confiscati

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino (di seguito Parti); intendendo migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti; visto il Capo III della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939; richiamando, in particolare, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005; confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attivita' di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita; desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione tra le Parti dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita; convengono quanto segue:

[5]Definizioni

[6]Ai fini del presente Accordo, (a) per sequestro si intende qualsiasi provvedimento cautelare emesso dall'Autorita' giudiziaria (ivi compresi, per l'Italia, i sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite e i frutti dei medesimi; (b) per confisca si intende qualsiasi provvedimento definitivo emesso dall'Autorita' giudiziaria (ivi comprese, per l'Italia, le confische di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore e si acquisiscono coattivamente al patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite e i frutti dei medesimi; (c) per cooperazione si intende qualsiasi forma di assistenza che si rende necessaria per riconoscere ed eseguire nel proprio territorio una decisione di sequestro o confisca emessa dall'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente; (d) per beni si intendono i beni di qualsiasi natura riguardo ai quali l'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito che sono il provento o il prodotto di un reato; che ne siano l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato; che siano ritenuti provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite o siano il frutto dei medesimi beni.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art1 · fonte su Normattiva