1. - L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercitera', di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio:
- a)sui movimenti e piu' particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospettate di commettere abitualmente o saltuariamente infrazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;
- b)sul movimento delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte Contraente abbia segnalato come formanti oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alle proprie disposizioni doganali;
- c)sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per contrabbando. 2. - Al fine di assicurare la tutela degli interessi doganali e fiscali dei rispettivi Paesi, ciascuna delle due Amministrazioni doganali si adoperera' soprattutto per evitare che le merci esportate dal proprio territorio formino oggetto di contrabbando a danno dell'altra Parte Contraente. Una particolare vigilanza sara' operata, a richiesta, sull'esportazione di quei prodotti che nel territorio dell'altra Parte Contraente sono gravati da specifici ed elevati oneri fiscali.
Testo vigente dal 8 luglio 1967
