1. - L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercitera', di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio:

  • a)sui movimenti e piu' particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospettate di commettere abitualmente o saltuariamente infrazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;
  • b)sul movimento delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte Contraente abbia segnalato come formanti oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alle proprie disposizioni doganali;
  • c)sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per contrabbando. 2. - Al fine di assicurare la tutela degli interessi doganali e fiscali dei rispettivi Paesi, ciascuna delle due Amministrazioni doganali si adoperera' soprattutto per evitare che le merci esportate dal proprio territorio formino oggetto di contrabbando a danno dell'altra Parte Contraente. Una particolare vigilanza sara' operata, a richiesta, sull'esportazione di quei prodotti che nel territorio dell'altra Parte Contraente sono gravati da specifici ed elevati oneri fiscali.

Testo vigente dal 8 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art4 · fonte su Normattiva