Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si impegnano a stabilire una stretta collaborazione fra gli uffici doganali posti alla frontiera comune, realizzando a tal fine:
- a)speciali intese per armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei rispettivi uffici;
- b)adeguate misure, di carattere amministrativo, atte a facilitare il passaggio della frontiera comune, specie per quanto concerne le formalita' del controllo doganale;
- c)una mutua assistenza per conseguire un piu' semplice e rapido svolgimento del controllo doganale sui viaggiatori e sulle merci e per impedire che persone, merci ed altri beni possano essere sottratti al controllo dei rispettivi servizi doganali.
Testo vigente dal 8 luglio 1967
