1. - Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si scambieranno, di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le informazioni di cui dispongono, in rapporto:
- a)alle azioni accertate o programmate che abbiano o che si suppone possano avere il carattere di infrazione alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;
- b)ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando;
- c)alle categorie di merci note come costituenti oggetto di infrazione alle disposizioni doganali;
- d)ai veicoli, ai natanti ed agli aeromobili che si presume vengano utilizzati a scopo di contrabbando. 2. - Quando le suddette informazioni vengano desunte dai documenti doganali relativi a scambi di merci tra i due Paesi, effettuati in violazione alle disposizioni doganali, saranno trasmesse anche, se necessario, le copie dei documenti stessi.
Testo vigente dal 8 luglio 1967
