1. - Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si scambieranno, di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le informazioni di cui dispongono, in rapporto:

  • a)alle azioni accertate o programmate che abbiano o che si suppone possano avere il carattere di infrazione alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente;
  • b)ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando;
  • c)alle categorie di merci note come costituenti oggetto di infrazione alle disposizioni doganali;
  • d)ai veicoli, ai natanti ed agli aeromobili che si presume vengano utilizzati a scopo di contrabbando. 2. - Quando le suddette informazioni vengano desunte dai documenti doganali relativi a scambi di merci tra i due Paesi, effettuati in violazione alle disposizioni doganali, saranno trasmesse anche, se necessario, le copie dei documenti stessi.

Testo vigente dal 8 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art5 · fonte su Normattiva