La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti Contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine. Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie perche' le esenzioni previste dalla presente Convenzione si estendano ai proventi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea a partire dall'esercizio fiscale in corso alla data di applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana del 29 settembre 1973 e del decreto n. 330 del 13 agosto 1974 del Presidente della Repubblica del Venezuela concernenti le imposte sul reddito.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513~art4 · fonte su Normattiva