presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica, che le Parti contraenti si scambieranno per via diplomatica, di aver adempiuto ai rispettivi adempimenti costituzionali previsti a tal fine; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima realizzati a partire dal 1› Gennaio dell'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311~convenzione-art4 · fonte su Normattiva