La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o d'approvazione di cui all'articolo 20. In seguito, la Convenzione entrera' in vigore: - per ogni Stato firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione; - per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento d'adesione; - per i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa conformemente all'articolo 22, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica di cui al detto articolo.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
