L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito".

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art11 · fonte su Normattiva