[1]L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

[2]"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri A attribuita la seguente ponderazione:

[3]Belgio............................... 5 Danimarca............................. 3 Germania............................. 10 Grecia............................... 5 Francia.............................. 10 Irlanda.............................. 3 Italia.............................. 10 Lussemburgo............................ 2 Paesi Bassi............................ 5 Regno Unito........................... 10.

[4]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantacinque voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

[5]- quarantacinque voti che esprimano il veto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art14 · fonte su Normattiva