1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agi autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art131 · fonte su Normattiva