Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art22 · fonte su Normattiva