1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato e secondo le regole di procedura che saranno adottate immediatamente dopo l'adesione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere la Commissione autorizza lo stato membro o gli stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39. 3. Le misure adottate prima dell'adesione a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 e della decisione 2177/84/CECA nei confronti dei nuovi stati membri nonche' quelle adottate prima dell'adesione a norma della legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale rimangono provvisoriamente in vigore e formeranno oggetto di un esame da parte della Commissione che decide in merito alla loro modifica o abrogazione. Questa modifica o abrogazione e' attuata, secondo i casi, dalla Commissione o dalle autorita' nazionali in questione. Le procedure iniziate prima dell'adesione in Spagna, in Portogallo o nella Comunita' nella sua composizione attuale proseguono conformemente al paragrafo 1.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
