1. Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte di Giustizia e' completata con la nomina di un nuovo giudice. 2. Il mandato di questo giudice scade il 6 ottobre 1985. 3. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari, dall'adesione della Repubblica ellenica. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 4. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1981 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione della Repubblica ellenica ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1980.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art135 · fonte su Normattiva