Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunita' Europee, deliberando all'unanimita', decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unita' il numero dei giudici che compongono la Corte di Giustizia. Esso decide ugualmente i necessari adattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all'articolo 139, secondo comma, del trattato CEEA, nonche' all'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Economica Europea e all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art16 · fonte su Normattiva