1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di due giudici. 2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice e' designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991. 3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art384 · fonte su Normattiva