1. Gli adattamenti degli atti delle Istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle Istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due Istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
