1. Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1° maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1° maggio 2004. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art36 · fonte su Normattiva