La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del Trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art145 · fonte su Normattiva