[1]1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - al 1 gennaio 1981 ogni dazio e ridotto al 90% del dazio di base; - al 1 gennaio 1982 ogni dazio e ridotto all'80% del dazio di base - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano: al 1 gennaio 1983 al 1 gennaio 1984 al 1 gennaio 1985 al 1 gennaio 1986.

[2]2. In deroga al paragrafo 1:

  • a)una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri
  • b)una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art25 · fonte su Normattiva